Associazione "Amici di Ndugu Zangu" O.N.L.U.S.
  Chi siamo - Statuto dell'Associazione
  


Denominazione - sede - durata - scopo

Art.1) E' costituita l'Associazione denominata: "Amici di Ndugu Zangu - onlus"

Art.2) L'Associazione ha sede in Cassago Brianza, via Piave numero 9.

Art.3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4) L'Associazione, di ispirazione cristiana, apolitica e senza fini di lucro anche indiretto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare l'Associazione si propone di sostenere e finanziare le iniziative di sviluppo e promozione umana della comunità "NDUGU ZANGU" rivolte alle popolazioni dei pastori nomadi del nord del Kenya.
La Comunità "NDUGU ZANGU" è una comunità cristiana, regolarmente registrata presso il Ministero della Cultura e dei Servizi Sociali, Dipartimento dei Servizi Sociali del Distretto di Isiolo - Kenya in data 19 agosto 1996 al numero CD/2/416.
L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque non in via prevalente.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Soci - Criteri di ammissione e di esclusione

Art.5) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e sono ritenututi idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera ad assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.
Le quote sono intrasferibili.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio.
L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Patrimonio

Art.6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di Organismi Internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni.
Organi dell'Associazione

Art.7) Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori.
Assemblea

Art.8) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 5) ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
  • la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
  • il bilancio dell'esercizio sociale.
L'Assemblea delibera inoltre in merito:
  • alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • alla nomina del Collegio dei Revisori;
  • ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Le convocazioni dell'Associazione sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Consiglio direttivo

Art.9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Presidente del Consiglio Direttivo

Art.10) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Presidente ed, in sua assenza al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali del Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Esercizi sociali e bilancio

Art.11) L'esercizio sociale si chiude al trentun - 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento e liquidazione

Art.12) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3), comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identici o analoghi settori cui devolvere il patrimonio residuo.

Collegio dei Revisori

Art.13) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Norme applicabili

Art.14) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro primo, titolo secondo del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.
 
 
Olgiate Molgora, addì due - 2 giugno 2000 - duemila
 
 
 

Ultimo aggiornamento di questa pagina: 23 ottobre 2005